Il patrimonio dell’umanità deve essere protetto sia in pace che in guerra
La guerra distrugge, cancella, annienta, ferisce, uccide – e i beni culturali non fanno eccezione. Durante gli attacchi militari persino i musei, le opere d’arte e i monumenti vengono danneggiati, trafugati e presi di mira. Sono vittime che, sotto il rumore assordante delle bombe e le grida disperate dei civili, passano sotto silenzio. Per questa ragione, la protezione dei beni culturali diventa una missione umanitaria: un impegno visibile, concreto, verso quei luoghi che costituiscono lo scrigno della memoria collettiva.
La protezione dei beni culturali nasce durante la Seconda Guerra Mondiale
I beni culturali, nel contesto di un conflitto armato, possono andare incontro a due destini opposti nella loro natura ma, di fatto, entrambi catastrofici. In primo luogo, possono divenire obiettivi di guerra intenzionali o possono essere danneggiati come effetto collaterale delle operazioni militari. D’altra parte, possono assumere il ruolo di basi, posizioni strategiche, depositi di armi, punti di osservazione o rifugi, diventando, così, più esposti a ogni rischio. A loro volta queste dinamiche possono essere determinate da una scelta mirata dei militari o dalla mancata consapevolezza e riconoscimento del valore del sito colpito.
La necessità di mettere in sicurezza beni e siti di interesse sorse durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad esempio, quando nel 1943 le truppe Alleate sbarcarono in Italia costituirono un’unità militare specializzata, denominata Monuments Officers. Ne facevano parte specialisti del campo artistico: storici dell’arte, archeologi, curatori museali e architetti. Tra i loro compiti figuravano: mettere in sicurezza opere e monumenti danneggiati; recuperare le opere trafugate dai nazisti; segnalare ai comandanti militari le zone da non colpire durante la guerra aerea e stilare cataloghi per ricollocare i beni nei propri luoghi di appartenenza. L’Italia era uno scrigno di opere d’arte, chiese, biblioteche, archivi, che non potevano andare perse sotto le macerie.
Dalla guerra alla Convenzione dell’Aja: cosa sono i beni culturali
Conseguentemente alla devastante tragedia del secondo conflitto mondiale, 37 Stati, adottarono la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 (in seguito integrato da due protocolli aggiuntivi del 1954 e del 1999): era il primo trattato internazionale di portata globale che si riferiva esclusivamente alla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato. L’articolo 1 della Convenzione enuncia che sono considerabili beni culturali:
a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;
b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);
c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti “centri monumentali”.
In ambito UNESCO, questi sono beni a protezione generale che, quindi, devono essere protetti in modo automatico e universale durante un conflitto armato.
Uno scudo blu contro la guerra
In tempo di pace, le parti contraenti della Convenzione si sono impegnate a predisporre misure per la salvaguardia dei beni culturali situati sul proprio territorio per mitigare e fronteggiare gli effetti prevedibili di un conflitto armato (secondo l’art.3). La modalità più efficiente e funzionale che è stata scelta è l’identificazione dei beni per mezzo di un simbolo internazionale: lo Scudo Blu (Blue Shield).
Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è inscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo bleu al disopra del quadrato, entrambi delimitati dai triangoli bianchi ai lati). (art. 16)
Si tratta, quindi, di un simbolo che certifica un grado di protezione maggiore rispetto a quello generale. Lo Scudo Blu si applica esclusivamente ai beni che ottengono una registrazione formale nel Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale. Inoltre, la Convenzione protegge i beni a patto che:
a) essi si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare importante, costituente un punto vulnerabile, come ad esempio, un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza, o una grande via di comunicazione;
b) essi non siano usati a fini militari. (art.8)
La guerra ai beni culturali e il diritto penale
Il Trattato ha delle ripercussioni anche dal punto di vista penale. Dal 1954, infatti, distruggere il patrimonio equivale a compiere un crimine di guerra, poiché rappresenta la negazione dell’identità, della cultura e della memoria della popolazione locale. In questo ambito la Corte Penale Internazionale esercita la sua giurisdizione, come è avvenuto nel 2016 con lo storico caso Ahmad al-Faqi al-Mahdi.
Quest’ultimo, jihadista vicino ad Al-Qaeda nel Maghreb Islamico e associato alla Islamic Court di Timbuktu, venne condannato dalla CPI a nove anni di reclusione per aver volontariamente raso al suolo antichi monumenti di Timbuktu, città-mito del sapere islamico e patrimonio UNESCO dal 1988. La distruzione intenzionale dei beni culturali costituisce l’unico capo di accusa.
Naturalmente quelli descritti in precedenza sono strumenti che non neutralizzano gli effetti della guerra e della cui efficacia effettiva sono responsabili numerosi fattori: il rispetto da parte delle parti in conflitto dei beni, la formazione delle forze armate sul tema e, soprattutto, la cooperazione internazionale. La Convenzione va interpretata come un gesto di resistenza contro le barbarie, che minano a colpire la linfa vitale di un popolo.
Oltre la guerra: la pace come cooperazione internazionale
Resta necessario, in qualsiasi momento storico, educare alla cultura della pace. Non si tratta di un ideale astratto ma di un metodo costruttivo che prende forma a partire dall’etimologia della stessa parola “pace”. In latino pax, che deriva dalla radice indoeuropea pak, significa pattuire, rendere saldo, unire, collegare. Ειρήνη, in greco, vuol dire connettere, intrecciare. Le due radici illustrano che la pace non è meramente l’assenza di guerra, ma un processo continuo, una concatenazione di relazioni arricchita da legami e accordi che, stipulati nell’ottica della parità delle parti contraenti, resistano alle tensioni. La pace si costruisce e anche in questi anni di realismo politico e di competizione tra potenze, il diritto internazionale rappresenta l’unica risposta possibile alle crisi umanitarie e dell’umanità, proprio perché si basa sulla cooperazione nel rispetto della coesistenza e della convivenza tra individui e comunità diverse. Traspone, in termini giuridici, l’idea stessa di pace.
Livia Paolizzi per Questione Civile
Sitografia
www.unesco.it
www.scudoperlacultura.it
www.arte.it
www.homolaicus.com

