Patti Lateranensi: i rapporti tra Stato e Chiesa

La storia dei Patti Lateranensi

Oggi, l’Area di Affari Esteri intende ripercorrere le tappe storiche che hanno portato alla firma dei Patti Lateranensi, attuati dopo anni di molteplici scontri tra lo Stato italiano e lo Stato vaticano.

La Questione Romana

I rapporti tra l’Italia e lo Stato Vaticano rientrano nella lunga, controversa e, in numerosi punti, ambigua dialettica, comunemente chiamata “Questione romana”; viene dibattuta durante il Risorgimento relativamente al ruolo di Roma, che doveva essere sede del potere temporale del Papa ma, al tempo stesso, capitale del Regno d’Italia.

Il 17 marzo 1861, il primo parlamento unitario proclama il Regno d’Italia. Il nuovo regno non comprende, tra gli altri, Roma e il Lazio, che costituivano lo Stato Pontificio. Pochi giorni dopo, il 25 e il 27 marzo, Camillo Cavour tiene il suo primo, famoso discorso alla Camera dei deputati, in cui dichiara che Roma «è la necessaria capitale d’Italia, ché senza che Roma sia riunita all’Italia come sua capitale, l’Italia non potrebbe avere un assetto definitivo».

Roma è, però, protetta dalla Francia di Napoleone III, il principale alleato e protettore del giovane Regno d’Italia. Il 15 settembre 1864, la Francia e l’Italia stipulano un accordo, la cosiddetta “Convenzione di settembre”. Con essa l’Italia si impegna a non attaccare i territori del Santo Padre; in cambio, la Francia ritira le proprie truppe dai medesimi territori. In mancanza del consenso francese, le uniche azioni volte alla conquista della città vengono condotte da Garibaldi. Esse si concludono con le tragiche giornate dell’Aspromonte (1862) e di Mentana (1867).

La “questione romana”, comunque, non si limita al solo problema dell’annessione territoriale di Roma, ma chiama in causa il complesso tema delle relazioni diplomatiche tra Chiesa cattolica e Regno d’Italia, gravemente intaccate durante il Risorgimento.

La conquista di Roma

La presa di Roma, con la famosa breccia di Porta Pia, avviene il 20 settembre 1870. Ad essa seguono negli anni successivi violente e repressive manifestazioni di dissenso ed ostacolo dalla Sante Sede e dallo Stato italiano, già anticipate con lo Statuto Albertino e con l’affermazione del modello della separazione con il principio cavouriano “libera Chiesa in libero Stato”; con la Legge delle Guarentigie, provvedimento legislativo del Regno d’Italia che garantisce specifiche garanzie al Papa, si regolano i rapporti tra Stato e Chiesa fino ai Patti Lateranensi del 1929;

il successivo dissenso di papa Pio IX che, oltre a rifiutare la legge e le garanzie di cui avrebbe potuto godere, decide in segno di protesta di non uscire dai palazzi del vaticano (cosa che faranno anche i suoi successori fino al 1929); le Leggi Siccardi, emanate dal governo italiano nel 1873, con cui si ufficializza una diatriba di certo non pacifica tra Stato e Chiesa. Esse prevedevano l’abolizione di secolari benefici goduti dagli ecclesiastici (come, ad esempio, il foro ecclesiastico) e l’imposizione anche al clero del servizio militare.

Il Non Expedit

La netta spaccatura è sicuramente ravvisabile nel 1974, attraverso l’emanazione del famoso Non Expedit. Si tratta di una disposizione emanata da papa Pio IX; esso proibisce ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni politiche del Regno d’Italia e, per estensione, alla vita politica nazionale italiana:

«E poiché da qualche città d’Italia ho ricevuto la domanda sulla liceità di sedere in quell’aula [Parlamento], mentre consiglio a pregare, rispondo alle interrogazioni con due sole osservazioni. E dico, in prima, che la scelta non è libera, perché le passioni politiche oppongono troppi e potenti ostacoli. E fosse anche libera, resterebbe un ostacolo anche maggiore da superarsi, quello del giuramento che ciascuno è obbligato a prestare senza alcuna restrizione. Questo giuramento, notate bene, dovrebbe prestarsi a Roma, qui nella capitale del Cattolicesimo, qui sotto gli occhi del Vicario di Gesù Cristo. E dovrebbe giurarsi l’osservanza, la tutela, e il mantenimento delle leggi dello Stato: cioè si deve giurare di sancire lo spoglio della Chiesa, i sacrilegi commessi, l’insegnamento anticattolico…».

Il Patto Gentiloni: i cattolici tornano in politica

Il Non expedit, tuttavia, è costretto a fare i conti con la realtà; le elezioni politiche del 1913 sono le prime a suffragio universale maschile e, per fermare una inevitabile ascesa del partito socialista, i cattolici decidono di schierarsi con i monarchici e con i liberali giolittiani con il fine di tentare di preservare i valori tradizionali.

È con questo spirito che nasce il “Patto Gentiloni“, un accordo politico informale tra i liberali di Giovanni Giolitti e l’Unione Elettorale Cattolica Italiana (UECI), presieduta dal conte Vincenzo Ottorino Gentiloni; il partito liberale mette a disposizione una nutrita quantità di seggi per i candidati cattolici.

Da parte sua, Gentiloni viene incaricato di passare al vaglio i candidati liberali, al fine di far confluire i voti dei cattolici su quelli tra loro che avrebbero promesso di fare propri i valori affermati dalla dottrina cristiana e, parallelamente, di negare il proprio sostegno a leggi anticlericali.

I risultati delle elezioni del 1913 segnano il vincente successo del Patto: i liberali ottengono oltre il 47% dei voti e su 508 seggi hanno 270 eletti. Di questi, 228 sono gli eletti che avevano sottoscritto gli accordi del Patto prima delle elezioni.

Così, nel 1919 papa Benedetto XV abroga definitivamente il Non expedit, favorendo la nascita del Partito Popolare Italiano. Esso è vagheggiato già nel 1905 da don Luigi Sturzo come partito d’ispirazione cattolica, ma indipendente dalla gerarchia nelle sue scelte politiche.

I Patti Lateranensi

La questione romana si conclude solo nel 1929, data dei Patti Lateranensi, sottoscritti dal Papa e dal Re; in rappresentanza dello Stato italiano l’allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini, mentre per la Santa Sede il cardinale Pietro Gasparri. La sottoscrizione dei patti lateranensi, e quindi la chiusura della questione romana, rappresenterà un successo per il partito fascista e ne determinerà il suo rafforzamento. L’operato fascista, da un punto di vista prettamente politico, è quello di occupare lo spazio del partito popolare, di contendere l’elettorato cattolico.

Da un punto di vista sostanziale, i patti lateranensi si compongono di un trattato e di un concordato:

il trattato è un tipico strumento di diritto internazionale, sottoscritto dallo Stato italiano e dal Vaticano, che risolve le questioni pendenti di tipo territoriale e di tipo materiale; il Concordato regola i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica intesa, in questo caso, come organizzazione religiosa.

La costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi

Nel 1948, i Patti vengono riconosciuti costituzionalmente nell’articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione.

Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale:

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

L’articolo 7

Da un lato, la norma riconosce che Chiesa e Stato hanno una duplice sovranità. Ciò che non torna nella norma è che i concetti di indipendenza e sovranità sono tra loro quasi sinonimi, ma anche che questo è un riconoscimento unilaterale dello Stato italiano nei confronti della Chiesa: è la repubblica italiana, infatti, che afferma, nei propri principi fondamentali, che Stato e Chiesa sono tra loro indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine. La chiesa cattolica, del resto, non affermerà mai una propria limitazione di sovranità. Perciò, la formulazione in costituzione è una dichiarazione che vale unilateralmente per lo Stato italiano.

La norma prosegue, specificando che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi, cioè, quindi, da un trattato internazionale e da un concordato: le modifiche dei patti lateranensi accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Quindi, contrariamente a quanto potremmo interpretare nella prima parte della norma, il contenuto non è costituzionalizzato perché può variare, a condizione che le due parti accettino le variazioni.

È evidentemente un procedimento molto ingegnoso quello adottato dai costituenti italiani: da un alto si costituzionalizza il patto lateranense, però poi si spiega che ad essere costituzionalizzato è, in realtà, il principio pattizio in quanto il contenuto può variare.

Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell’ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell’atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie.

Le modifiche ai Patti Lateranensi

Il Concordato (ma non il Trattato) viene rivisto nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione viene firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede.

Il nuovo Concordato stabilisce che il clero cattolico venga finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille. Inoltre la nomina dei vescovi non richiede più l’approvazione del governo italiano.

Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l’unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all’Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell’indipendenza del Papa nei riguardi dell’Italia.

Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabiliscono le clausole da rispettare affinchè un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall’ufficiale di Stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano.

La religione cattolica e la modifica del Trattato

Viene anche stabilito che nelle scuole si possa richiedere l’esenzione dall’ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia è rimasta ancora oggi curriculare. Viene mancata l’occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia; oggi, la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all’atto dell’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Non può essere proposto un referendum per l’abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i trattati internazionali, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione.

Inoltre, l’articolo 7 prevede che le modifiche bilaterali possono essere adottate con legge ordinaria; argomentando a contrario, quelle unilaterali richiedono il procedimento aggravato ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.

Nulla vieta, peraltro, che tale legge ordinaria o costituzionale sia proposta dal corpo elettorale; questo perché l’articolo 71 della Costituzione, nel disciplinare l’iniziativa legislativa del popolo, non menziona alcuna restrizione riguardante l’una o l’altra fonte del diritto.

Dopo gli accordi di Villa Madama alcuni costituzionalisti ritengono che si sia rafforzata la tesi che il Concordato possa essere sottoposto a referendum, non avendo la valenza di un vero e proprio trattato internazionale tra Stati, ma solo di accordo con una confessione religiosa.

Martina Ratta per Questione Civile

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