Diritto alimentare: l’era di nuovi approcci giuridici

Diritto alimentare

Diritto alimentare: tra Food Safety e le sfide per un mondo più sostenibile

Sono molti i rischi da valutare prima di far arrivare un alimento nella tavola del consumatore. La provenienza geografica, i rischi per la salute umana dall’assunzione dell’alimento, la presenza o meno di OGM, la tutela ambientale e culturale, e molto altro. Negli ultimi anni, la cosiddetta “Food Law”, ovvero la realizzazione di un modello giuridico che tuteli la sicurezza alimentare e la salute del consumatore, è divenuta un obiettivo primario per il legislatore europeo e per le Nazioni Unite.

Lo scopo di questo articolo è, dunque, quello di analizzare la produzione normativa europea e gli approcci adottati dalle organizzazioni internazionali per contrastare le sfide alimentari degli ultimi decenni.

“Cibo e Sostenibilità”
-N. 1
Questo è il primo numero della Rubrica di Rivista dal titolo Cibo e Sostenibilità. La Rubrica vede la collaborazione tra le Aree di Affari Esteri, Scienze Umane, Lettere, Gastronomia, Sport e Salute e Arte

To farms to forks: come si inserisce il diritto alimentare nell’attività produttiva

La sicurezza alimentare può essere raggiunta attraverso il rispetto di specifici standard di salubrità dell’alimento, sia per quanto concerne il profilo igienico che quello sanitario. È compito degli operatori del settore alimentare fare in modo che gli alimenti siano il più possibile conformi agli standard di sicurezza richiesti, attraverso il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare. Queste ultime, è bene sottolinearlo, non si riferiscono soltanto alla mera fase di distribuzione e consumo del prodotto alimentare. Il rispetto degli standard di sicurezza, infatti, riguarda anche la fase di produzione e trasformazione del prodotto; per questo, il controllo riguarda sia l’alimento in sé che i mangimi con i quali gli animali (destinati all’allevamento) si nutrono. Il tutto per assicurare la massima qualità del prodotto alimentare, ma soprattutto la sicurezza per la salute del consumatore.

Per questo motivo, l’approccio utilizzato dal legislatore europeo è comunemente detto “To farms to forks” (dai campi alla tavola), proprio per indicare la richiesta di attenzione e di rispetto degli standard di sicurezza in tutte le fasi della filiera, fin dall’allevamento e dalla produzione.

Il Regolamento 178/2002 è la fonte primaria del diritto alimentare europeo; esso stabilisce i principi generali della legislazione alimentare; inoltre istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (ovvero, l’EFSA) e definisce le procedure da applicare nel campo della sicurezza alimentare. Si tratta di una normativa aperta, che dialoga con le legislazioni nazionali; essa mira a tutelare il diritto del consumatore ad avere un alimento di qualità, da un lato, e l’attività di vendita e commerciale, dall’altro.

Il Regolamento 178/2002: come garantire la qualità di un alimento?

Il punto cardine del Regolamento europeo è quello di vietare, inderogabilmente, la vendita di qualsiasi alimento che possa risultare nocivo per la salute umana o che risulti inadatto al consumo.

Per questo motivo, le aziende alimentari devono garantire la tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare, in tutte le fasi della filiera.

Inoltre, l’articolo 14 del Regolamento pone l’obbligo di ritirare immediatamente gli alimenti ed i mangimi dal mercato, o richiamare i prodotti già forniti, nel caso in cui un solo alimento o l’intera partita siano considerabili come dannosi per la salute del consumatore.

A questo punto, è più che lecito porsi un dubbio: come si fa a stabilire la pericolosità di un alimento? E soprattutto, il semplice dubbio sulla sua salubrità, che potrebbe successivamente rivelarsi infondato, è sufficiente ad inibirne la vendita? Per rispondere a tali quesiti, occorre fare riferimento all’articolo 7 del Regolamento europeo, il quale introduce il cosiddetto “principio di precauzione”.

È, infatti, con la diffusione dell’Encefalopatia Spongiforme Bovina del 2002, comunemente conosciuta come “Il caso della mucca pazza”, che si comprende quanto sia essenziale valutare la salubrità del prodotto alimentare fin dalle prime fasi della sua produzione, per cercare di limitare il più possibile i danni per il consumatore finale. Per questo motivo, la tutela che il legislatore europeo impone con la sua normativa agli operatori del settore agroalimentare è di tipo “ex ante”. In altre parole, si tende a prevenire piuttosto che a curare, a limitare il più possibile i danni ben prima che l’alimento raggiunga la tavola del consumatore finale. Dunque, nel contesto europeo il semplice dubbio può inibire la vendita di un prodotto, seppur non vi sia una evidenza scientifica nel merito.

Come garantire il diritto alimentare: l’EFSA

Come anticipato, tra le novità introdotte dal Regolamento 178/2002 vi è l’istituzione dell’EFSA, ovvero l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,con sede a Parma.

Essa effettua una consulenza specialistica per consentire alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell’UE di prendere decisioni efficaci e puntuali per garantire la protezione della salute dei consumatori europei e la sicurezza del cibo e della catena alimentare. Infatti, qualora un’analisi effettuata evidenzi un rischio, i paesi dell’Unione e la Commissione possono adottare misure cautelari provvisorie tali da garantire un elevato livello sanitario di tutela della salute.

L’EFSA, inoltre, assume incarichi di lavoro di sua spontanea iniziativa in ambiti scientifici, come i rischi emergenti, nei quali le conoscenze e gli approcci sono in costante evoluzione. Un esempio di tale attività è lo sviluppo di un approccio armonizzato per comparare i rischi che presentano le sostanze potenzialmente cancerogene. In altre parole, all’EFSA spetta la valutazione sull’eventuale rischio di immissione di un prodotto alimentare sul mercato, mentre alla Commissione europea la sua eventuale gestione.

L’etichettatura nel diritto alimentare

Sono tante le sfide a cui il diritto alimentare deve fornire una soluzione: tra queste, vi sono le nuove esigenze del consumatore. Quest’ultimo, infatti, è molto più attento nelle proprie scelte alimentari e valuta molti fattori prima di acquistare un prodotto. Oggi, infatti, un prodotto si sceglie non più solo in base al costo o ai valori nutrizionali; si sceglie anche in base alle proprie convinzioni etico-morali, religiose e all’impatto ambientale provocato dalla produzione. A tal proposito, il Codice Civile argentino fa un chiaro riferimento alla nuova fattispecie di “Consumo sostenibile”, che bilanci gusti e sapori soddisfacenti con la sostenibilità ambientale. Si potrebbe affermare che il consumatore di oggi sia più responsabile nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità.

Per questo motivo, per aiutare il consumatore nella scelta dei propri alimenti, sono nati nuovi tipi di etichette che diano più informazioni possibili per evitare di prendere scelte sbagliate e poco ponderate. La nuova etichettatura imposta dall’UE, attraverso il Regolamento 1169/2011, deve contenere informazioni precise, facilmente comprensibili, indelebili e non fuorvianti. Tra le informazioni da apporre sull’etichetta, alcune di queste sono obbligatorie: la denominazione, l’elenco degli ingredienti e/o degli additivi, le informazioni sugli allergeni, il paese d’origine, le indicazioni per la conservazione, il nome e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore.

Ai sensi del diritto alimentare europeo e/o del diritto nazionale, alcuni alimenti potrebbero anche dover recare avvertenze specifiche che facciano riferimento, ad esempio, a ingredienti non raccomandati per i bambini (come la caffeina).

La disciplina dell’etichettatura ha provocato un fermento di idee: ogni paese ha, infatti, iniziato a proporre nuove forme di etichettatura. La Norvegia, ad esempio, propone un’etichetta che indica l’impronta ecologica di un alimento. Addirittura, se apposto, con la tecnologia del QR-Code è oggi possibile fornire al consumatore tutte le informazioni sul prodotto in pochi secondi.

Cibo e diritto: un connubio sempre più possibile

Il diritto al cibo è un presupposto fondamentale del diritto alla salute e deve essere riconosciuto a tutti gli individui, così come è stabilito nella Carta dei diritti dalle Nazioni Unite. Come enunciato, la sicurezza alimentare deve riguardare tutte le fasi della filiera produttiva e deve garantire la qualità e la salubrità dell’alimento. Sono tante le sfide a cui deve rispondere il diritto: tutelare il diritto dei consumatori ad avere un cibo sano e sicuro, tutelare la produzione ed il commercio, favorire una produzione che tuteli l’ambiente e che sia sempre più ecosostenibile.

Il nuovo millennio pone il diritto nelle condizioni di “svecchiarsi” delle sue connotazioni canoniche, di essere sempre più dinamico, di guardare al futuro e non più soltanto alle consuetudini e alle logiche giuridiche nazionali. Il diritto alimentare è ormai una branca della giurisprudenza che impegnerà giuristi e studiosi nei prossimi anni, prendendo il suo giusto posto nei consessi e nei Codici come disciplina in grado di guardare verso un mondo più sostenibile.

Martina Ratta per Questione Civile

Bibliografia

Regolamento (CE) 178/2002;

Regolamento (CE) 1169/2011;

Diritto alimentare, G. Rusconi, Ipsoa, 2017.

Sitografia

eur-lex.europa.eu

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