Il Tribunale dell’Aja: la vicenda Germania vs Italia

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Il Tribunale dell’Aja: il caso Ferrini e la pronuncia internazionale sui crimini contro l’umanità

Oggi, l’Archivio di Storia delle Relazioni Internazionali intende presentare il Tribunale Internazionale dell’Aja, ed uno dei suoi casi più dibattuti e ricordati ai più: il caso Germania contro Italia.

Il Tribunale dell’Aja: giurisdizione e funzione consultiva

La Corte Internazionale di Giustizia, anche conosciuta come Tribunale Internazionale dell’Aja, è l’organo giudiziario dell’ONU (per saperne di più, clicca qui), avente sede nei Paesi Bassi. Fondata nel 1945, la Corte Internazionale di Giustizia esercita una funzione giurisdizionale in merito all’applicazione ed all’interpretazione del diritto internazionale.

Nell’esercizio di tale funzione, la Corte opera in maniera arbitrale, e solo se gli Stati parti di una controversia internazionale abbiano riconosciuto la sua giurisdizione.

La giurisdizione della Corte può essere riconosciuta preventivamente attraverso l’approvazione dell’articolo 36.4 dello Statuto della Corte, oppure attraverso una clausola compromissoria completa inserita in un accordo o un trattato compromissorio completo.

La giurisdizione può anche essere riconosciuta a posteriori e rispetto ad un caso concreto, anche da parte di Stati che non hanno aderito alla Corte. Come per ogni altra giurisdizione “classica” del diritto internazionale è necessario il consenso dello Stato.

Il Tribunale dell'Aja
Il tribunale dell’Aja

Un’altra importante funzione della Corte è anche quella di offrire pareri consultivi su questioni legali avanzate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Mentre l’Assemblea generale ha totale libertà per richiedere un parere consultivo, gli altri organi ONU sono tenuti ad invocare il parere consultivo della Corte unicamente per questioni che riguardano le loro competenze.

Tribunale dell’Aja: composizione e iter procedurale

La Corte è composta da quindici giudici di nazionalità diversa, uno per ogni Stato, eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza. I giudici restano in carica per nove anni e possono essere rieletti.

Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici non sono rappresentanti dei loro paesi, ma siedono a titolo personale e non devono farsi condizionare dalle autorità dello Stato di cui sono cittadini membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici per trattare particolari categorie di controversie, come controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni.

La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l’assenso delle parti.

Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell’impossibilità di partecipare alle sedute.

La Corte può, inoltre, decidere non solo secondo diritto ma anche secondo equità (ex aequo et bono) se le parti così le chiedono espressamente, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2 dello Statuto.

Il Tribunale dell’Aja: il caso Germania contro Italia

Molto dibattuto e, potremmo perfino arrivare a dire, quasi pionieristico nella storia del diritto internazionale è stato un caso, iniziato in Italia, presso il Tribunale di Arezzo, ed arrivato fino all’Aja, alla Corte Internazionale di Giustizia: il caso Germania contro Italia.

Il signor Luigi Ferrini, un italiano deportato in Germania durante la seconda guerra mondiale, nel 1998 conviene in giudizio, presso il Tribunale di Arezzo, la Repubblica Federale di Germania per ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, a causa dell’illegittima cattura, della deportazione e del lavoro forzato.

L’uomo era impiegato in una fabbrica di materiale bellico, presso il campo di sterminio a Khala.

Il titolare della fabbrica in cui lavoravano i prigionieri – classificati, su ordine di Hitler, come “internati militari italiani” e non come “prigionieri di guerra” – era stato condannato dal Tribunale di Norimberga a sette anni di reclusione.

Le sentenze italiane sul caso Ferrini

Il Tribunale, con sentenza del 3 novembre 2000, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul rilievo che la domanda avanzata dall’attore trovava il suo fondamento in fatti compiuti da uno Stato straniero nell’esercizio della sua sovranità e che, pertanto, la controversia era sottratta alla cognizione dello Stato territoriale in base al principio della cosiddetta immunità ristretta, fondato sul diritto internazionale consuetudinario.

La Corte d’appello di Firenze respinge l’appello del signor Ferrini, ribadendo quanto già affermato dal Tribunale e osservando, inoltre, che il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano nella controversia in esame non avrebbe potuto trovare fondamento.

Il Tribunale dell'Aja
La Corte di Cassazione

La Repubblica Federale di Germania si costituisce in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiama in causa la Repubblica italiana la quale, a sua volta, contesta sia le pretese che la domanda di garanzia tedesca.

Si giunge, a questo punto, in Cassazione. Nel 2008, le Sezioni Unite della Cassazione decidono sul conflitto di giurisdizione sollevato dalla Repubblica Federale di Germania (Cass. S.U. Ord. 14202/2008), confermando la giurisdizione del giudice italiano, come già anticipato dalla Corte di Cassazione stessa con sentenza n. 5044/2004:

“[…] l’immunità funzionale non può trovare applicazione, perché l’atto compiuto si configura quale crimine internazionale e non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l’immunità dello Stato”.

Il 3 febbraio 2012, la Corte Internazionale di Giustizia (l’Aja), con una sentenza intervenuta su impulso della Germania, dichiara immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati iure imperii, in quanto la domanda avanzata dall’attore non poteva trovare ragione poiché il suo fondamento consisteva in fatti compiuti da uno Stato straniero nell’esercizio della sua sovranità, in virtù dei principi di diritto internazionale.

Per i crimini contro l’umanità non sussiste l’immunità

A sconvolgere l’iter processuale, a questo punto, è la Legge n. 5/2013, rubricata “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24/2013, entrata in vigore il 30 gennaio 2013.

Lo Stato italiano, in questo modo, recepisce la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti intervenuti iure imperii.

Nel 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1136/2014, dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contraddicendo il proprio orientamento precedente e dovendosi adeguare al nuovo dettato normativo imposto dalla legge 5/2013.

A questo punto, viene chiamata la Corte Costituzionale italiana per decidere sulla legittimità costituzionale della legge 5/2013 in riferimento agli articoli 2 e 24 della costituzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della suddetta legge, con sentenza n. 238/2014

[…] limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.

Alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di legittimità riprende il proprio orientamento originario.

Infatti, dinnanzi a crimini contro l’umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell’abuso della sovranità statuale, non trova spazio l’immunità (Cass. S.U. 21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen. 43696/2015).

Conclusioni

Il caso Ferrini si dimostra emblematico per stabilire che il principio dell’immunità degli Stati nazionali dalla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti iure imperii trova un limite nel principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana: la deportazione e l’assoggettamento ai lavori forzati devono considerarsi crimini di guerra (definiti delicta imperii) e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale.

Martina Ratta per Questione Civile

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